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Copia del notaio GBatta
Bonaventura Gottardi di Vervò (1721-1797)
Trascrizione dalla copia cartacea nell'archivio
comunale di Vervò
Questa copia della carta di regola
rinnovata nell'anno 1757 manca della premessa solita.
Riporta soltanto 39 capitoli che, probabilmente in
tempo
successivo, la comunità fece trascivere dal notaio
GBatta Bonaventura Gottardi per necessità. La carta di regola
approvata ell'anno 1749 è
riportata nel terzo volume delle "Carte
di regola e statuti della comunità trentine" a
cura di Fabio Giacomoni. In archivio è presente un confronto fra i
titoli della carta di regola del 1757 e quella del 1749 che ha
complessivamente 58 articoli.
Titoli dei capitoli delle
carte di regola del:
N. |
1757 |
1749 |
1 |
Feste e processioni
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Feste |
2 |
Regola, procedure |
Regola e Regolani
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3 |
Pegni e multe |
Pegni e pascolo
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4 |
Regolani promerenze |
Strade |
5 |
Condanne, multe |
Termini e testimoni |
6 |
Termini |
Stime di danni, penalità |
7 |
Rota della Giuraria |
Pastori, vogara, sinistri |
8 |
Durata in carica e presenza
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Toro, caprone, montone
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9 |
Decima, stima, danni |
Procedura per ricorso e liti |
10 |
Pascoli, vogara, pascolo capre |
Forestieri esclusi dai boschi |
11 |
Toro per ruota |
Sfalcio fieno |
12 |
Cariche comunali, elezioni |
Bestiame piccolo in danno |
13 |
Fontane, pozzi, acqua, fuoco |
Bestiame giunto, pascolo abusivo |
14 |
Saltari, strade |
Vigne e saltari di campagna |
15 |
Guardie dei boschi |
Cani |
16 |
Raccolta dei pegni dai saltari |
Uva, furti |
17 |
Foresti esclusi dai boschi;
Soauz |
Roda della Saltara |
18 |
Pascolo, strade, pulizia strade |
Condotta stallatico |
19 |
Pascolo in campagna |
Pascolo in campagna |
20 |
Tradotta legnami |
Danni in campagna |
21 |
Canali acque piovane |
Accessi e siepi |
22 |
Strade |
Sfalcio prati in campagna |
23 |
Revisione termini e confini |
Canali |
24 |
Bollo legnami e palanchi |
Fontane, pozzi, fuoco |
25 |
Diritto di vicinato |
Boschi in Bando, Soauz, in Val |
26 |
Procedura liti, procuratori |
Danni nei boschi ingazzati |
27 |
Fieno regola di san Vito |
Legnami, permessi di taglio |
28 |
Fieno regola della montagna |
Obbligo di denunciare i
forestieri |
29 |
Vicinato e ruota |
Marchio del legname falsificato |
30 |
Alberi fruttiferi e bosco |
Taglio legnami esclusi larici |
31 |
Revisione scritture |
Vendita a forestieri |
32 |
Legna per il curato |
Pascolo nella Selva, Soauz, Moz |
33 |
Pesi e misure |
Vigilanza dei saltari |
34 |
Calce |
Saltari e pignoramenti |
35 |
Carbone |
Diritti di decima |
36 |
Forestieri - Fanzim e Busón |
Pastori a vogara |
37 |
Banco del pan |
Forestieri e legna |
38 |
Forestieri e vendita pane |
Multe, ripartizioni |
I seguenti titoli si riferisconoo alla
carta di Regola
del 1749
39 |
Elezione sindaci di santa Maria |
40 |
Revisione confini dei beni
comunali |
41 |
Accensione fuochi nei boschi |
42 |
Vendemmia, pascolo vietato |
43 |
Esercizio vicinato agli effetti
fiscali |
44 |
Funzione obbligatorie comunali |
45 |
Rientro al bene comune |
46 |
Fornaci calce |
47 |
Fornaci e legna gratis |
48 |
Vendita legna fuori comune |
49 |
Carbone |
50 |
Punizione bestiame in danno |
51 |
Norme procedurali, procuratori |
52 |
Legna a forestieri |
53 |
Trasmissione erditaria di
vicinato |
54 |
Un giuramentario per famiglia |
55 |
Banca del pan |
56 |
Forestieri e pane |
57 |
Sorti legna |
58 |
Banco del pane |
Seguono i 38 capitoli della Copia
del notaio GBatta
Bonaventura Gottardi di Vervò (1721-1797)
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Capitolo primo:
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Primo hanno statuito ed ordinato che
ogni vicino, ed abitante in Vervò
sii tenuto ed obbligato ad osservare e far osservare le feste di Sant
Domenico, di sant'Eusebio, di sant Martino e de santi Fabiano e
Sebastiano sotto pena de troni due per ogn'uno e ogni volta sarà
contrafatto e che sotto la medesima pena ognuno parimenti che abita in
detta villa di Vervò, si vicino che foresto, sii obbligato concorrere
ed intervenire alle processioni di sant'Eusebio, di sant Marco,
Rogazioni, e altre almeno uno per casa e che il Sindico della chiesa di
sant Martino sii tenuto ed obbligato quelle riscuotere e renderne conto
secondo la nota che li sarà consegnata dalli Giurati di detta Comunità
sotto pena di pagare del proprio e così parimenti li Giurati, caso se
non consegneranno quella a detto Sindico, d'applicarse tali pene per la
metà a detta Venerabile Chiesa e l'altra metà al Sindaco per sua
discomodità.
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Capitolo secondo
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Item hanno statuito e ordinato che
quando li Giurati o Vicini di Vervò vorranno far le Regole, debbano
statuir il giorno, e la sera antecedente far quelle avisare e convocare
per uno di loro respettivi Saltari le regole minori, ma le maggiori
debbano essere chiamate ed avvisate tre giorni antecedentemente, cioè
la prima sera sotto pena di un paolo, la seconda sera sotto pena de
paoli tre d'ordine de Giurati e la terza sera d'ordine del Regolano
maggiore sotto pena de paoli cinque e nelle regole maggiori debba
essere presente il Sindaco della Chiesa curata di sant Martino di Vervò
qual Regolano maggiore di detta Comunità e far convocare li Vicini per
il saltaro di detta Comunità, quali Regole si debbano fare e tenere sul
piazzale de Zochel o ove meglio ad essi piacerà e che a dette Regole
debbano intervenire li più abili e sufficienti delle case e tutti
quelli che non ubidirano la prima volta, che li sarà comesso per il
Saltaro d'ordine de Giurati siano condannati in lire una e se li sarà
comesso d'ordine de medesimi Giurati la seconda volta siano condannati
in lire tre e se la terza volta d'ordine del Regolano maggiore siano
condannati in lire cinque, quali pene siano immediatamente eseguite e
che il Saltaro debba cominciare a chiamare dette Regole, dove toccherà
la ruota de Giurati da essere applicate tali pene a seconda della
comissioni che li saranno fatte, come pure che niuno in tali regole
ardisca ingiuriarsi l'un l'altro, né dar mentite, molto meno a
Giuramentari e spezialmente Saltari, né portar veruna sorta di armi in
publica regola sotto pena per ogni capo e volta di contrafacione de
lire cinque d'applicarsi la metà a detta Chiesa di sant Martino e
l'altra metà al Sindaco di detta Chiesa.
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Capitolo terzo
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Item hanno statuito e ordinato che
ocorendo levar li pegni a qualche disubidiente per le cose della
Comunità ed a quelle appartenenti tanto per condanne come per altro,
come pure ad instanza d'ogni vicino per cose appartenenti a detta
Comunità, che i Saltari dopo fatte fuori le condanne e commissioni
debbano andare a levare i pegni sino alla summa de troni quindici sotto
le pene indicate nel Capitolo X sesto de Saltari e che li Giurati e
Regolani minori per tutte le cause comunali, quali puono giudicarsi a
occhio che accaderanno in detta Vicinia si comuni che particulari ogni
qualvolta saranno ricevuti siano obligati amministrare giustizia e
quella decidere e terminare summariamente e volendo l'una o l'altra
parte aggravare da tale decreto per li Giurati e Regolani minori
portato, l'appellazione vada al Regolano maggiore quale istessamente
sii tenuto amminstrare Giustizia sotto pena tanto all'uni quanto
all'altri in caso mancarano o ricusarano de troni cinque per ognuno ed
ogni volta averà mancato d'applicarsi la metà alla venerabile Chiesa di
san Martino sudetta e l'altra metà al Sindaco della Comunità (al
Sindico di detta Chiesa) ed in caso d'appellazione anco del decreto del
Regolano maggiore s'abbi poi ricorso dall'offizio Capitanale della
Valli avanti del quale istessamente dovranno essere terminate
summariamente e senza processo e quando li decreti tutti tre saranno
uniformi non si admetta ulteriore appellazione sotto pena de troni
cinque d'applicarsi come sopra e che sotto l'istessa pena niuno ardisca
per simili cause aver ricorso da altri Tribunali, né rompere l'ordine
premesso per ogn'uno e d'ogni volta sarà contrafatto, e li Giurati
debbano osservare e far osservare li presenti capitoli.
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Capitolo quarto
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Item hanno statuito e ordinato che
li Giurati de
detta Comunità siano tenuti ed obligati scodere e rendere conto della
loro
amministrazione a Vicini in publica Regola e pagare e scodere per
tutt'il
giorno di sant'Antonio delli 17 Genaro e non dando il conto in tal
giorno sia
punito ogn'uno de sodetti Giurati troni 5 al giorno, anzi passato il
sodetto
giorno delli 17 Genaro niun Giuramentario possa pretender alcun viaggio
per
scodere sotto pena come sopra e da applicarsi alla detta Chiesa di S:
Martino
la metà e l'altra metà al Sindaco della medesima, ma facendo viaggi
avanti
sudetto giorno per affari della Comunità quelli debbano essere pagati
dalla
parte contro cui saran fatti tali viagggi.
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Capitolo quinto
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Item hanno statuito e ordinato che
tutte le condanne che in avvenire si faranno a disubidienti,
contrafacienti alla presente carta di Regola e capitoli in quella
contenuti, o in qualunque modo e maniera danneggianti sino a paoli
cinque, un terzo s'aspetti alla Ven Chiesa e Fabrica di Sant Martino di
Vervò, un terza all'accusatori o Saltari, ed un terzo alli Giuramentari
di detta Comunità, e dalli paoli cinque in su il suo terzo alli Saltari
o accusatori, un terzo a della ven.ble Chiesa e l'altro terzo
all'eccellentissimo Fisco, oltre il danno dato alla Comunità o a quello
sarà stato il danno, ed oltre le solite condannanze e Regalie, ossii
Sportole alli Giuramentari, come pure che tutti li decreti del Regolano
Maggiore la metà a detta Chiesa e l'altra metà al medesimo Sindaco e
così pure che detto Sindaco abbi la metà di tutte le condannanze,
talché il Sindaco e detta Chiesa debbano il tutto equamente dividersi
per le condanne, come per li decreti.
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Capitolo sesto
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Item hanno statuito e ordinato che
se
alcuna persona cavasse termini esistenti fra li confini de particulari
o Comuni incorri nella pena di troni cinque e rimettere ò far rimettere
ed impiantare detti termini da se cavati, e applicarsi come dal sodetto
Capitolo, e in caso che detti Giurati venisseron ricercati ad andare
sopra qualche differenza o fare qualche decreto quelli abbino per loro
mercedi appena convocata la Regola ancorché non facciano alcun decreto
troni uno, e caso dovesseron impiantare qualche termine o esaminare
testimoni quelli abbino per cadaun termine che impiantarano o
testimonio che che esaminerano Carantani tre, e se un o l'altro de
Vicini passasse li termini e li confini maliziosamente quello incorri
nella pena de carantani dodeci per ogn'uno ed ogni volta sarà
contrafatto e pagare il danno all'offeso oltre le solite pene legali e
statutarie.
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Capitolo settimo
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Item hanno statuito e ordinato che
arrivando la Ruota della Giuraria, ò Saltara a qualche d'uno che non
fosse sufficiente a farla, in quel caso possa e debba pesentare un
altro ò mancando presentarlo che li Giuramentari possino metterne ed
ellegerne uno a sue spese, ma che non possi essere più d'un Giuramento
per Casa, cioè per Vicino ancorché fosseron più (masetti) maschi e che
le sorti sotto quelli Giurati, che saranno partite, debbano anco essere
tagliate e fatte sotto pena della perdita delle medesime.
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Capitolo ottavo
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Item hanno statuito e ordinato che
tutti li Giuramentari di Vervò, cioè Giurati, Regolani, Saltari o
Sindici quando una volta ciascheduno averà pigliato il giuramento, un
tale debba perseverare sino ch'averà terminato il suo anno, né possa
absentarsi, né star fuori di Casa per qualche tempo, nemmeno sostituire
altri in suo piedi senza l'espressa licenza di tutti li Vicini di Vervò
in publica Regola ottenuta sotto pena de lire tre per cadauno e cadauna
volta e giorno starà fuori del logo d'applicarsi come sopra, e pagar il
danno che per sua colpa e mancanza venisse cagionato, e che niuno possa
essere elletto in qualche giuramento se non avanti e dopanni tre, e
quattro di S. Martino
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Capitolo nono
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Item hanno statuito e ordinato che
l'Ill.mi Pardoni della decima di Vervò, ancorché affittasseron detta
decima a persone foreste, ciò non ostante siino tenuti ed obligati di
presentare due Regolani minori Vicini di Vervò né mai foresti in ordine
alla convenzione co' medesimi seguita, quali Regolani siano tenuti ed
obligati andar a stimare tutti li danni dati tanto da Vicini quanto da
foresti abitanti in Vervò ogni qualvolta saranno ricecati tanto in
monte quanto in piano senza mercedi sotto pena de carantani sei per
ogn'uno, ed ogni volta ricuserano o mancarano a quali in tal caso li
sarà comesso d'rdine de Regolano maggiore sotto pena de lire cinque
d'applicarsi la metà alla Chiesa di Sant Martino e l'altra metà ad esso
Sindico qual Regolano Maggiore come sopra, ma venendo dato il danno da
un estero che non abita in Vervò siino parimenti obligati andare a far
tali stime sotto la medesima pena quali in tal caso abbino per loro
mercedi troni uno in Campagna e troni cinque se in montagna, e che
sotto l'isessa pena siano obligati far andar fuori per tempo la vogara
al pascolo, e mancando il Pastore eseguire incorri nella medesima pena
de carantani sei se proviene per colpa sua, ma se provenirà per colpa
di quello ove tocarà la vogara sii punita nella detta pena quel tale
ove tocara la vogara ogni giorno e ogni volta, l'un o l'altro avarà
mancato, e dia almeno carantani tre di pane al giorno oltre il pranzo e
la cena dovuti.
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Capitolo decimo
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Item hanno statuito e ordinato che
caso non ci fosse pastore a tempo oportuno che andasse col bestiame ò
sia Vogara di Vervò che in tal caso sian tenuti uno o due per Casa di
persone sufficienti dove tocarà la ruota andare con detta Vogara sin
tanto che li Giurati averano provisto d'un pastore quali siano tenuti
provedere appena avvisati più presto sarà loro possibile, e se il
Pastore ò qualsivoglia altra persona, che andasse à pasto con la Vogara
di Vervò, perdesse qualche capo di Bestiame senza saper darne conto, o
segn, o che per colpa andasse a male, all'ora ed in tal caso sii
obligato pagarlo quel tanto sarà limitato dalli Giurati di questa
Communità, quando non provino per persone degne di fede esserne di tal
perdita e disgrazia sinceri e liberi che in tal caso sii riconosciuto
la ragione da detti Giuramentarii e che il pastore delle Capre non
ardisca andare nel bosco di Soauz colla Vogara sotto pena de carantani
sei per volta, e che sotto la medesima pena ogni pastore si obligato
guardare diligentemente ogni giorno il suo gregge ed adempire a suoi
oblighi, e d'andar fuori in tempo congruo col suo bestiame, e che il
pastore de porci sia tenuto guardare e custodire anco li cavalli, muli,
ed affini ed li padroni de bestiami siano obligati andare con la
Vogara, e pagare conforme il solito costume.
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Capitolo undecimo
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Item hanno statuito e ordinato che
li
Giurati della Villa di Vervò siano obligati ogn'anno alli due di
Febraro presentarsi o far presentare alla detta Comunita un Torro
sufficiente per semenzale sotto pena, a cui tocca la ruota di tenirlo,
caso mancasse di presentarlo in tal giorno, de carantani sei ogni
giorno sin tanto che sarà presentato e pagare tutti li danni che per
tal mancanza li Vicini avesseron patito e che li Vicini di detta Villa
secondo la ruota già incominciata debbano perseverare a tenir detto
animale, e che ogn'anno uno de Giurati abbia da comprarlo assieme con
quello, a cui tocca la ruota di tenirlo, qual giurato sarà pagato la
giornata dalla Comunità e la spesa da quello a cui toca la ruota di
tenirlo quale non possa esser stento, né castrato sino al giorno di
santo Bortolamio sotto pena de troni tre, e pagare tutti i danni, che
per tale mancanza li Vicini potessero patire, e che niuno ardisca
pascolare li prati de l Comune consignati al mantenimento di detto
torro, ne meno quello che tiene il torro da niun tempo sotto pena de
carantani sei per volta, e rispetto alli maschi si admette un solo per
Casa di qualunque sorte per quale non sia obligato ne andare col
pastore, né pagare.
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Capitolo duodecimo
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Item hanno statuito e ordinato che
ogn'uno, che abita in Vervò tanto Vicino, coe quello che non possiede
il Vicinato, ò foresto, possa esser elletto Sindico di Santa Maria, o
Saltaro dal fuoco, mà che il Sindico di San Martino quale deve essere
Regolano maggiore ed il Sindico delle anime debba esser elletto un
Vicino, ne mai possin ellegersi foresti, da essere elletti detti
Sindici nel giorno della Regola maggiore di S. Lorenzo da tutti e
Giuramentarii insieme per loro giuramento e promulgati in publica
Regola a Vicini, aciò ancor essi possino dire la sua ragione in caaso
di eccezione, e che detti Sindici siano tenuti render conto della loro
Aministrazione per tutto il mese di Settembre sotto pena de lire cinque
a S: Martino da incorrersi tanto quello che non li dasse quanto quello
che non li volesse ricevere.
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Capitolo decimo terzo
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Item hanno statuito e ordinato che
niuno ardisca guastare ne in qualsivoglia modo disturbare fontane tanto
in monte che in piano, ne in quelle, over pozzi, lavar pagni si sorte
aalcuna, carne, ne altri grassumi di veruna sorte, nemeno cavvar aqua
da quelle, ne da pozzi ò brenzi con paroli o altri vasi mal netti, ne
romper canoni quali conducono l'aqua nel brenzo sottooo pena de troni
5, dico troni cinque, per ogn'uno e volta sarà conttrafatto e che
ogn'anno nel giorno di san Luca siino elletti due Uomeni, cioè due
Saltari del fuoco quali per loro giuramento debbano andare almeno una
volta in settimana, o più secondo l'occorenza e quando ad essi parerà
spezialmente al tempo d'estate per tutta la Villa ed osservaare dove
ritroveranno pericolo di foco quello levare o far levare sotto pena de
lire dieci, o più, come ad essi meglio parerà e ritrovando qualche
disubidiente debbano imediatamente levarli o farli levare detta pena e
l'istesso s'intende anco rispetto alle Fontane, pozzi o brenzi
spezialmente quelli in Vervò, o in vicinanza che detti Saltari, siino
in obligo d'invigilare ed osservare cosa con tutta la diligenza che non
siino quastate ne disturbate sotto la medesima pena da eseguirsi nel
modo e maniera come sopra, d'applicarsi tali pene un terzo ad essi
Saltari, un terzo a detta Ven: Chiesa e l'aptro terzo a Giuramentarii o
Sindico conforme il costume.
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Capitolo decimo quarto
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Item hanno statuito e ordinato che
li
Saltari di Campagna siino tenuti ed obligati guardare un di l'uno ed un
giorno l'altro, e li giorni di festa tutti due con ogni loro diligenza
tutta la campagna del distretto di Vervò anco li luoghi vignati,
essendo che non torna a conto mettere altri saltari per le vigne,
essendovene in poca quantità, quali abbino per loro fatica e mercedi
una quarta di segala o almen in ragion di segala per ogni vicino o
foresto che possiede beni in Vervò, cioè meza quarta di formentazzo
l'autunno al tempo che entra e meza quartta di segala l'estate
successivo, o in mancanza del formentazzo d'autunno, una quarta intera
di segala, ed in caso detti saltari fosseron negligenti in guardare e
custodire li beni sottoposti alla loro custodia, che per sua negligenza
fossedato qualche danno e non sapesseron dare il dannatore, in tal
caso, essi siano tenuti pagare il danno dato del proprio, come pure che
li detti Saltari siano obligati denonziare li dannificanti alli Padroni
a quli sarà stato dato il danno (barrato: come pure saranno obligati in
caso de tempi andare a sonare le campane ed assistere alli moneghi de
ogni tempo e spezialmente di notte tempo) come pure d'invigilare sopra
le strade e denonziare quello o quelli che non averanno ben governato
le strade avanti li loro beni in pena de lire tre per ogni una, volta e
iaso di contrafacione, a quali in caso di contrafacione li sarà comesso
d'ordine de Giurati sotto pena de lire tre, e non adempiendo se li sarà
comesso d'ordine del Regolano maggiore incorrino nella pena de lire
cinque d'applicarsi, come sopra, e per questo detti saltari sarano
esenti da tutte le vie communali.
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Capitolo decimo quinto
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Item hanno statuito e ordinato che
li
saltaari del bosco siano tenuti ed obligati con ogni loro diligenza
guardare un dì uno ed un dì l'altro tutti tutti li monti gazi e boschi
ingazzati di detta Comunità, ed almeno una volta in settimana tutta la
montagna ed anco più mntre vi sia il bisogno, quali abbino la terza
parte di tutte le condannanze che si faranno si in monte che in piano
ed un terzo alla Ven: Chiesa Curata e fabrica di Santi Martino di
Vervò, e l'altro terzo alli Giuramentatrii di detta Comunità a quali
Saltari tanto di montagna come di Campagna, come ad ogni Vicino si
preserà piena fede, e caso detti Saltari mancaranno dal loro offizio
che la Comunità ne patisse qualche danno siano puniti in lire tre per
ogn'uno ed ogni volta contrafaranno a pagar il danno e che sotto pena
de lire cinque per ogn'uno siino obligati mantenere ben netti e curati
lli condotti dall'aqua del bosco di Soauz per ogni vola averano mancato
e per questo saranno scusi intervenire alle strade e vie dalla Val.
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Capitolo decimo sesto
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Item hanno statuito e ordinato che
tutti li Saltari tanto del bosco, come di Campagna ed altri siano
obligaati obedire a detti Giurati ogni qual volta li sarà comandato o
mandati a pignorare qualche disubidiente o contrafaciente o
dannificante si in monte che in piano, come anco levar li pegni sino
alla summa de troni quindeci alla Casa per cose però comunali ed
appartenenti alla Cominità doppo fatte fuori le condanne, come pure ad
instanza d'ogni altro particulare di Vervò, che d'ordine de Giurati o
Regolano maggiore lli sarà comandato sotto pena de troni uno per
cadauno ed ogni volta ricuserà eseguire, oltre le solite regalie e
condannanze che contro d'un tale da Giurati, e Regolano minore, e
Regolano maggiore si saranno eseguite, quali saltari abbino la pprima
volta che andarano a pignorare il reo carantani quatro, la seconda
carantani otto e la terza, che d'ordine del Regolano maggiore,
carantani dodeci, qual Regolano maggiore assieme con li Giurati e
Regolani minori potrà prendere quanti Saltari e quanti Uomeni a lui
parerano necessari per eseguire una tal levanza, quale abbia per sue
regalie libre cinque, cioè un Ragnese, e li altri tutti troni uno per
cadauno oltre le solite regalie e condannanze come sopra, e li
Giuramentarii e Regolano maggiore siano tenuti ad eseguire e far
eseguire (barrato: ed administrare Giustizia) sino a detta Summa de
troni 15 per cose appartnenti alla Comunità sotto pena de lire cinque
per ogn'uno e volta sarà contrafatto d'applicarsi a detta Ven: Chiesa
come al Capitolo delle condannanze e pagare del proprio quello ricuserà
p mancarà dal suo offizio, come pure in tutte le altre cose
amministrare Giustizia ogni qual volta saranno ricercati sotto
l'istessa pena.
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Capitolo decimo settimo:
bestiame forestto
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Item hanno statuito e ordinato che
niuno ardisca condurre persone foresti con bovi nelli boschi, gaggi,
selva, ne monti spettanti alla Comunità di Vervò, ne tradurre, ne far
tradurre da un monte all'altro niuna sorte de legnami sotto pena de
lire trre per ogni piede di qualsivoglia sorte e pagar il danno che
averà datto come non meno che niun vicino sotto l'istessa pena ardisca
andare nel bosco di Soauz in tempo che quello è serrato senza licenza
de Saltari, ed un foresto da niun tempo sotto pena de paoli cinque per
ogni volta, e pagaar il danno se ne avrà dato, e venendo ritrovati
animali foresti a pascollare o dannegiare nelli beni sottoposti alla
Comunità di Vervò si particulari che comuni, che li padroni di detti
animali siano tenuti pagare alli Giuramentarii lire una per ogni capo
di bestiame grosso e carantani sei per ogni capo di bestiame minuto e
così parimente al Saltaro o a quello che l'averà parato dentro e di
pagar il danno che averà datto oltre le solite Regalie a regolani per
la stima, e che tali bestiami siano consignati alli Giurati quali non
li daranno fuuori dalle mani sino a tanto non saranno pagati tutti
sotto pena di pagare del proprio.
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Capitolo decimo ottavo
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Item hanno statuito e ordinato che
niun di Vervò si Vicino che foresto ardisca da niun tempo pascolare con
bovi gioni ne disgiionti nelle possessioni d'altri, salvo suoi proprii,
come non meno nelle sorti de Ri di Prada, Casali, ne nelle vie Regolade
di Prada, di Talvai, Mosen, d'Anzan e Souran come tutte le altre se ve
ne saranno di Regolade sotto pena de carantani sei per ogni capo di
bestiame minuto, e troni uno per ogni capo grosso se di giorno, ed il
doppio se di notte, e di pagar il danno al Padrone del Logo se ne avrà
datto, e così parimente che niun' ardisca in qualsivoglia altra
inopinabile modo dannegiare le possessioni d'altri, ne quelle in contro
alcuno strapazare con far erba o altrimenti, molto meno portar via
legumi di niuna sorte, ne altre intratte, ne frutti, ne uva in pena per
ogn'uno e volta de carantani dodeci e carantani tre per uva se di
giorno ed il doppio se di notte, e pagar il danno fatto, quali pene
s'intenderanno dover sogiacere li padri di famiglia per la loro servitù
e figliolanza, e ciò altre le pene legalli e statutarie.
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Capitolo decimo nono
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Item hanno statuito e ordinato che
li
animali che non si giongono si bovini, come cavalli, muli ed afini,
come altri non possino da niun tempo esser pascolati nella Campagna di
Vervò sotto pena de carantani sei per ogni capo d'animale ed ogni volta
sarà ritrovato nella Campagna se di giorno, ed il doppio se di notte, e
pagar il danno se ne averà datto.
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Capitolo vigesimo
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Item hanno statuito e ordinato che
che se qualche Viccino o abitante in Vervò o altri averannola strada
per le possessioni d'altri per andare e ritornare a qualche sua
possessione con bovi volendo condur lettame a detto suo lugo sii
obligato condurlo avanti Santa Maria di Marzo e d'autunno avanti Santa
Maria di Settembre ed andarvi a manco danno avisando anco il Padrone
del luogo per un gioirno avanti e passato detto tempo non possa in
quell'anno più cavezare, e quello che avesse portelle o vaioni vicini
alla via publica o consortali che debbano tenirli serrati aciò non
venghi datto danno non tanto a lui quanto a confinanti e che ogn'uno
che passa per detti vaioni o portelle sii tenuto novamente quelle
serrare in pena per ogni uno e volta di contrazione de lire una e pagar
il danno che ogn'uno de sudetti casi sarà stato datto ed il simile
s'intendi di quelli che rompesseron cese o strupaglie di qualsiasi
sorte.
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Capitolo vigesimo primo
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Item hanno statuito e ordinato che
tutti quelli che hanno rozali o aquedotti da nettare avanti li loro
beni o Case debbano tenirli aperti e netti acio al tempo di pioggia ed
aque non apportino danno a particulari o Comuni sotto pena de lire tre
per volta e pagar il danno che per tal cusa fosse seguito e che niuno
ardisca sotto la medesima pena tanto in monte quanto in piano far
strade ne vie nove in danno della Comunità o particulari ne per prati
ne per altri beni e pagar il danno che averà dato.
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Capitolo vigesimo secondo
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Item hanno statuito e ordinato che
tutte le stradi(e) comunali si della Val che del Monte come tutte le
altre debbano venir commodate in comunione e che a tal fonzione siino
obligati intervenire li più sufficienti di casa si vicini che foresti
quali abbitano in Vervò sotto pena de lire tre per cadaun
contrafaciente, qual pena imediatamente possi eseguirsi per il Saltaro
ed in caso contrario con tutta la Regola qual condanna debba esser
applicata e consumatta in comunione fra tutti detti Vicini che
intervenirano a comodar dette strade e che sotto la medesima ogn'uno
sii obligato comodar le strade avanti li propri suoi beni d'applicarsi
come dal Capitolo delle Condannanze.
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Capitolo vigesimo terzo
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Item hanno statuito e ordinato che
ogn'anno il giorno dietro S: Lorenzo, non essendo legitimo impedimento,
li Saltari vecchi del bosco, cioè quelli che sono usciti da giuramento
coll'assistenza d'uno de Giurati o Regolani siano tenuti ed obligati
andar a mostrare ed indicare alli Saltari novamente entrati ed assieme
con quelli rivedere e riconoscere tutti li termini delli beni comuni
del basco di Soauz e monti tutti principiando da detto bosco di Soauz,
e così seguitando d'inorno intorno per tutte le montagne sino alli
Molini tanto in monte che in piano aciò non nasca pregiudizi o liti per
mancanza de termini e per mantenere li suoi possessi ed acio li novi
saltari sappino sin dove guardare in pena de paoli cinque d'applicarsi
alla Chiesa per ogn'uno che mancassa andarvi ed a detti Saltari vecchi
sotto pena de troni tre per ogni termine che non sapesseron indicare
quali abbino tutti insieme troni sette carantani nove, cioè troni due,
carantani tre il Giuratoe troni due carantani tre li Saltari vechi per
cadauno, ed il giorno sosseguente li Saltari vechi di Campagna siino
tenuti coll'assistenza parimente d'uno de Giurati o Regolani andare a
mostrare alli saltari novi, ed andar a rivedere e visitare tutti li
termini comunali di tutta la Campagna d'intorno intorno sotto la
medesima pena come sopra tanto a quelli ricuseranno andare, come li
Saltari caso non sapesseron indicarli, d'applicarsi come sopra e per la
istessa mercede de troni sette carantani nove da dividersi tra il
Regolano e Saltari vechi come sopra.
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Capitolo vigesimo quarto
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Item hanno statuito e ordinato che
se
qualche d'uno falsificasse overo cancellasse il bollo o segno da un
legno d'un altro in qualsivoglia loco si in monte che in piano quello
sia punito in troni tre per ogni legno e volta averà contrafatto e
sotto l'istessa pena niuno ardisca condur via legnami d'altri di
qualsivoglia sorte oltre la restituzione di detti legnami e che niuno
ardisca tagliare palanchi di pezzo o avezzo più de para due per Casa
per suo bisogno sotto pena de carantani dodeci per piede che averà
taliato.
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Capitolo vigesimo quinto
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Item hanno statuito e ordinato che
morendo alcun Vicino della Comunità di Vervò senza figli maschi, che
una delle figlie, cioè la minore, vita sua durante, possa avere il
Vicinato sua vita durante abitando in Vervò e morendo fra l'anno sino a
S: Michele abbi tutti l'emolumenti ed utili che in detta Comunità si
spartirano e sino a tal tempo sii tenuta concorre con li aggravi e
pagare tutte le angarie ed imposte di quell'anno.
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Capitolo vigesimo sesto
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Item hanno statuito e ordinato che
nascendo qualche questione, lite o contrasto in Vervò che uno o l'altro
de Giuramentarii, o Regolano maggiore, possa comparire senza latro
speziale Sindicato in Giudizio avanti qualunque Tribunale, Magistrato o
Foro si Ecclesiastico che Secolare a nome di detta Comunità e Vicini, o
sostituire uno o più Procuratori in forma e come meglio ad esso parerà,
previo però la partecipazione in publica regola fatta con loro Vicini.
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Capitolo vigesimo settimo
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Item hanno statuito e ordinato che
niuno ardisca segare li prati di Campagna, ne Casali, ne sorti dal Ri
di Prada se prima non sarà stabilito il giorno dalli Giurati e Regolani
e Vicini in publica Regola salvo in caso di necessità colla licenza
però de Giurati, e non altrimente, qual giorno di segare sarà stabilito
il giorno di S: Vito ogn'anno, sotto pena de lire tre per ogni falce ed
ogni volta sarà contrafatto e che sotto l'istessa pena niuno ardisca in
detti prati pascolare, se non giorni otto avanti la Festa di S: Giorgio
et giorni otto dopo S: Michele ma nelli prati d'altri da niun tempo.
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Capitolo vigesimo ottavo
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Item hanno statuito ed ordinato che
niuna persona di Vervò ardisca andare a segare nel monte di Rodeza
avanti il giorno che sarà stabilito dalla regola di Vervò sotto pena di
lire tre per ogni falce ed ogni volta sarà contrafatto e che niuno
ardisca segare nel monte di Scarez, Moz et l'Aguil avanti il giorno di
santa Margherita e che gli Giuramentari possino slongare o sminuire tal
segagione sotto pena de lire tre parimenti per ogni falce, ed ogni
volta sarà contrafatto, e che sotto l'istessa pena niuno ardisca andare
con bovi in detto monte di Scarez, a Moz et Selva, se non due giorni
dopo la Regola data del segare, come non meno niuno ardisca caregiare,
né pascolare in detto monte dal giorno di S: Giacomo primo giorno di
maggio fino a S: Maria d'agosto, per ogni animale, ed ogni volta sarà
contrafatto. (fotocopia parziale esistente)
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Capitolo vigesimo nono
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Item hanno statuito ed ordinato che
ritrovandosi in Vervò qualche vicino che fa per comun, come pure se
qualche d'uno pretendesse di voler entrare in detto Vicinato et fare
per Comun, mentre però abbi Casa ed abbi il jus d'entrarvi, e che un
tale fosse tanto tristo e povero che non potesse adempiere alle
funzioni Comunali ed incarichi che vanno per ruota, che un tale sii
obligato dare un Rendadore e Sicurtà sufficiente per sicurezza di detta
Comunità aciò non patisca danno come purtroppo per il passato è
successo, anzi per conoscere e discernere un tal caso fu rimesso e si
rimette nella conscienza e giuramento delli DD: Giurati e Regolani che
di tempo in tempo saranno, istessamente caso qualche Vicino
maliziosamente volesse uscire e restar fuori per qualche tempo di detto
Vicinato per evitare e schivare l'aggravii e fonzioni comunali che per
ruota li sopragiongono o fosseron per sopragiongerli, all'ora ed in tal
caso un tale non possa esser accettato in detto Vicinato se prima non
averà adempito alle fonzioni ed aggravi passati alla sua Casa, ma se
ciò succedesse per povertà o minorenità o insufficienza che all'ora ed
in tal caso sii rimesso in petto di detti Giurati e Regolani a
riconoscerlo.
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Capitolo trigesimo
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Item hanno statuito ed ordinato che
niuno ardisca tagliar nei boschi, ne Gaggi posti nella Campagna e
pertinenze di Vervò laresi, pesi, pini, Avezi , ne arbori fruttiferi
che portano frutti di niuna sorte come noggare, pomari, perari e simili
sotto pena de lire cinque per ogni larice ed arbore fruttifero e lire
tre per ogni piede d'avezzo, pezo, e pino e al pagar il danno che averà
dato si verde che seco, e che niuno ardisca in detti boschi, ne gaggi
come non meno nel bosco di Soauz far foglia, dasa, brocon o zineuri
sotto pena de carantani sei per fasso, e lire tre per ogni carro, molto
meno tagliar legnami di veruna sorte in detto bosco di Soauz sotto pena
de lire cinque per ogni larese, e troni tre per ognipezo, avezzo o pino
e pagar il danno che averà dato, come pure che niuno ardisca far legna
di sorte a.unare, far foglia, ne boscheggiare in conto alcuno dal Ri
della Val in qua, (barrato: ne Campestrino, Bernaia), e che niuno
ardisca istessamente taliar arbori di niuna sorte in tutt'il monte di
Val, incominciando dalla valle sino al Rido di Loncarboi, venendo dal
Tovo della Giazza sino al Sasso Bianco sotto li Sassi di Rodeza, cioè
dalli sassi Bianchi sotto Rodeza, che fanno confini con quelli delle
Pievi di Tai, e Torri seguitando in su drio li detti Ori e confini di
Rodeza, sino alla costa che viene in giù per dirittura alla calcara
vechia e da quelle venendo in giù per tutta la Costa et Sassi alti
sopra detta calcara vechia sino in fondo del Rido, e da lì sino al Tovo
Rigel in faccia alla detta calcara fuori sotto alli Sassi del detto
Tovo Rigel per dritto sino al Tovo delle Stelle, e da detto Tovo delle
Stelle sino alli ori delli pradi del monte Scarez e così seguitando in
giù per tutti li detti Ori di mano in mano fino alla Zima del Tovo
Longo, e così seguitando per tutti li detti Ori di detti prati di
Scarez, venendo in giù sopra li Sassi del Covelo sino e per dirittura
di rimpetto al Tovo Gazolin, venendo poi in gù per detto Tovo sino al
fondo et Ri della Valle, e così seguitando in su dietro detto ri, o sia
Valle sino al detto Campestrino e Bernaia, e fra questo territorio e
circuito di detti termini e confini s'intendi e sia ingaggiato, che
niuno ardisca fra tale distretto taliare, spiantare o rompere laresi,
pini ed avezi sotto pena de troni cinque per larese e liretre per
ogn'altro piede e pianta che averà tagliata ed ogni volta averà
contrafatto, e pagar il danno che averà dato se sarà vicino, e il
doppio se sarà foresto in tutti li sodetti capi.
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Capitolo trigesimo primo
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Item hanno statuito ed ordinato che
li Giurati d'anno in anno siano tenuti reivedere tutte le scritture
comunali coll'assistenza delli Regolani minore, maggiore e di quelle
d'una in una renderne conto e consegnarle alli novi elletti avanti la
loro resa de conti in pena de paoli cinque per scrittura che non
sapesseron darne conto e pagare la nova estrazione e tutti li danni che
per mancanza della medesima nascer potesseron assieme con la chiave di
detta Cassettina, dove deverano asser riposte in loco sicuro o in
Sacristia sotto la detta pena./
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Capitolo trigesimo secondo
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Item hanno statuito ed ordinato che
quelli non hanno bovi siano tenuti andare a taliar legna al Signor
Curato e taliar legiaci (le giaci) o far altre fonzioni comunali
conforme li sarà comandato da Giurati sotto pena de troni due, e sotto
l'istessa pena quelli dalli bovi siano obligati condur quella per
osservar l'egualianza ogn'uno secondo il rotolo che li tocarà, ma caso
detti Giurati non sapesseron dove sia tale ruota, che all'ora, ed in
tal caso, siano tenuti essi Giurati principiare quella ed andarvi. /
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Capitolo trigesimo terzo
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Item hanno statuito ed ordinato per
sparmio di spese che venendod'ordine dall'Illustrissimo Magistrato di
bolare o misurare li uttensili da vino o da grano che all'ora d'in tal
caso possan esser bollato un solo per sorte, e li altri sian tenuti
bollare e misurate detti Giuramentarii della Comunità senza mercede.
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Capitolo trigesimo quarto
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Item hanno statuito ed ordinato
tocante le calcare che la Comunità e Vicini di Vervò siino divisi in
quatro parti dalli Giurati, Regolani maggiori e minori di detta
Comunità in publica Regola assegnandoli per far tali calcare li siti
dal Tovo dall'erba venendo perfin al Tovo dei pini di sopra da mezzo in
su, né in altri siti possino farne, né tagliar legna di niuna sorte e
ne eno in detti siti di sopra nominati se prima non sarà tratta la
sorte tra detti Colomelli ed assegnato li siti da Giuramentarii, e che
non possi cuocersi più presto se non una all' anno e dopo uno subentri
l'altro e così gradatamente in pena de lire cinque per peide di lareso,
e lire tre per ogni pianta di pino, pezzo ed avezzo e pagare il danno
con questo che detti calcarotti siino obbligati dare tale calcina a
troni sei per bena, cioè carantani dodici per zerlino o muto a detti
Vicini facendoli bisogno per sé, ma non già per farne esito ad altri e
che tal muto over zerlino sii misurato e riconosciuto prima dalli
Regolani.
(fotocopia parziale esistente)
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Capitolo trigesimo quinto
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Item hanno statuito ed ordinato che
ognuno che abita in Vervò, si feraro come altro Vicino o che possa
avere detto Vicinato possa far carbone sopra il sentiero per andare al
Pra del Lavachel, et in Val Marchiana, sotto la strada verso la costa
verso la Comunità di Priò e sotto li pradi del Monte, cioè Aguil,
Pradaz e Moz, ma che né l'uni, né l'altro possa condur tal carbone per
il monte nelli mesi di Giugno e di Luglio sotto pena de lire cinque per
cadauna bena o caro, overo, se lo vendesseron a staro, de carantani tre
per staro d'applicarsi un terzo all'accusatore, un terzo a S: Martino,
ed un terzo ai Giuramentarii. (fotocopia parziale esistente)
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Capitolo trigesimo sesto
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Item hanno statuito ed ordinato che
li forestieri, quali abitano nella Villa di Vervò non possino
boscheggiare, tagliare legnami di sorte alcuna nelli Gazzi e boschi
aspettanti alla Comunità predetta, salvo che per suo uso nel monte di
Cornalé sotto la strada ed il val Scarpaia zó in Fanzim ed al Buson ne
quali luoghi li dan autorità di boscheggiare et non in altri luoghi
sotto pena de lire una per ogni uno e ogni volta sarà contrafatto ed il
simile s'intendi per il pascolare.
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Capitolo trigesimo settimo
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Item hanno statuito ed ordinato che
il banchiere che sarà deputato dalla Comunità di Vervò e Vicini in
pubblica Regola sii obligato esser sempre provisto di pane di formento
e segala sino al meno ad un fiorino per sorte, di giusto peso secondo
al Calmiere dell'Illustrissimo Magistrato sotto pena d'un fiorino ogni
volta che sarà ritrovato mancante o sarà contrafatto. e che il fontico
del pane debba esser tenuto nelli seguenti limiti talché dalla parte di
sotto non ecceda la Casa di Gio Cristoforo Giovanetti e di Christoforo
Simbianti, e dall'altra parte verso li prati di Prada parimente di
sotto non ecceda ne ecceder debba la Casa di Bernardo Nicoletti detti
Zenattei, e dalla parte di sopra non ecceda la Casa di Lienardo
Strozega, ne de Gio Batta Giovaetti dal portal di sotto, ma non già di
sopra, e ne meno possa passare il portico delli Marinelli, ma che
solamente una persona sola possa vender pane in luogo comodo di detta
Villa di Vervò e fra li limiti di sopra specificati, ne altri possino
vender pane sotto pena de fiorini due per taier di pane che fosse
venduto, e che il banchiere sodetto sia tenuto sotto il giuramento de
presentarsi nelle mani delli Giurati di Vervò vender il pane senza
parzialità tanché sia lecito ad ogn'uno delli Compratori di prener quel
pane che li piacerà senza dover esser persuaso dal banchiere sotto pena
del spergiuro e de troni e de troni cinque per cadauna volta, e che il
banchiere per sua mercede e fatica non possa pretender più de carantani
tre per ragnese di pane che venderà.
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Capitolo trigesimo ottavo
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Item hanno statuito ed ordinato che
niun forestiere possa portar pane a vendere in Vervò, mentre li pistori
di detta terra di Vervò mantenghino pane a sufficienza in detta bancha
non prohibendo al alcuno delli Vicini ed abittanti in Vervò ancorché
foresto il far pane da vendere, ma che sia portato al banchiere e che
il pane che sarà ritrovvato nella banca possa esser pesatto dalli
Giurati di Vervò insieme col Sindico di detta Villa, quali abbino per
sua mercede e discomodo carantani uno di pane per cadauno al Mese, che
così fanno troni uno per cadauno all'anno, e non ritrovandolo al giusto
peso della Giustizia o malamente cucinato, o mal cotto, che quello
possa oltre la solita condanna esser tagliato a pezzi e distribuito a
poveri di detta terra in ordine al benignissimo rescritto delli 19
maggio : e le pene e condanne contenute contenute nelli presenti
Capitoli siano applicate un terzo all'accusatore, un terzo alla Chiesa
Curata di S: Martino e Giurati, e l'altro terzo al Fisco oltre le
solite Regalie e che il Sindico della Villa di Vervò sii tenuto quelle
subito notificare e insinuare al Nobile Signor Massaro a fine di poter
eseguirsi contro li contrafacienti.
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