Copia del notaio GBatta Bonaventura Gottardi di Vervò (1721-1797)
Trascrizione dalla copia cartacea nell'archivio comunale di Vervò

Questa copia della carta di regola rinnovata nell'anno 1757 manca della premessa solita. Riporta soltanto 39 capitoli che, probabilmente in tempo successivo, la comunità fece trascivere dal notaio GBatta Bonaventura Gottardi per  necessità. La carta di regola approvata ell'anno 1749 è  riportata nel terzo volume delle "Carte di regola e statuti della comunità trentine"  a cura di Fabio Giacomoni. In archivio è presente un confronto fra i titoli della carta di regola del 1757 e quella del 1749 che ha complessivamente 58 articoli.

Titoli dei capitoli delle carte di regola del:

N. 1757 1749
1 Feste e processioni Feste
2 Regola, procedure Regola e Regolani
3 Pegni e multe Pegni e pascolo
4 Regolani promerenze Strade
5 Condanne, multe Termini e testimoni
6 Termini Stime di danni, penalità
7 Rota della Giuraria Pastori, vogara, sinistri
8 Durata in carica e presenza Toro, caprone, montone
9 Decima, stima, danni Procedura per ricorso e liti
10 Pascoli, vogara, pascolo capre Forestieri esclusi dai boschi
11 Toro per ruota Sfalcio fieno
12 Cariche comunali, elezioni Bestiame piccolo in danno
13 Fontane, pozzi, acqua, fuoco Bestiame giunto, pascolo abusivo
14 Saltari, strade Vigne e saltari di campagna
15 Guardie dei boschi Cani
16 Raccolta dei pegni dai saltari Uva, furti
17 Foresti esclusi dai boschi; Soauz Roda della Saltara
18 Pascolo, strade, pulizia strade Condotta stallatico
19 Pascolo in campagna Pascolo in campagna
20 Tradotta legnami Danni in campagna
21 Canali acque piovane Accessi e siepi
22 Strade Sfalcio prati in campagna
23 Revisione termini e confini Canali
24 Bollo legnami e palanchi Fontane, pozzi, fuoco
25 Diritto di vicinato Boschi in Bando, Soauz, in Val
26 Procedura liti, procuratori Danni nei boschi ingazzati
27 Fieno regola di san Vito Legnami, permessi di taglio
28 Fieno regola della montagna Obbligo di denunciare i forestieri
29 Vicinato e ruota Marchio del legname falsificato
30 Alberi fruttiferi e bosco Taglio legnami esclusi larici
31 Revisione scritture Vendita a forestieri
32 Legna per il curato Pascolo nella Selva, Soauz, Moz
33 Pesi e misure Vigilanza dei saltari
34 Calce Saltari e pignoramenti
35 Carbone Diritti di decima
36 Forestieri - Fanzim e Busón Pastori a vogara
37 Banco del pan Forestieri e legna
38 Forestieri e vendita pane Multe, ripartizioni

I seguenti titoli si riferisconoo alla carta di Regola del 1749


39 Elezione sindaci di santa Maria 40 Revisione confini dei beni comunali
41 Accensione fuochi nei boschi 42 Vendemmia, pascolo vietato
43 Esercizio vicinato agli effetti fiscali 44 Funzione obbligatorie comunali
45 Rientro al bene comune 46 Fornaci calce
47 Fornaci e legna gratis 48 Vendita legna fuori comune
49 Carbone 50 Punizione bestiame in danno
51 Norme procedurali, procuratori 52 Legna a forestieri
53 Trasmissione erditaria di vicinato 54 Un giuramentario per famiglia
55 Banca del pan 56 Forestieri e pane
57 Sorti legna 58 Banco del pane

Seguono i 38 capitoli della Copia del notaio GBatta Bonaventura Gottardi di Vervò (1721-1797) 

Capitolo primo:

Primo hanno statuito ed ordinato che ogni vicino, ed abitante in Vervò sii tenuto ed obbligato ad osservare e far osservare le feste di Sant Domenico, di sant'Eusebio, di sant Martino e de santi Fabiano e Sebastiano sotto pena de troni due per ogn'uno e ogni volta sarà contrafatto e che sotto la medesima pena ognuno parimenti che abita in detta villa di Vervò, si vicino che foresto, sii obbligato concorrere ed intervenire alle processioni di sant'Eusebio, di sant Marco, Rogazioni, e altre almeno uno per casa e che il Sindico della chiesa di sant Martino sii tenuto ed obbligato quelle riscuotere e renderne conto secondo la nota che li sarà consegnata dalli Giurati di detta Comunità sotto pena di pagare del proprio e così parimenti li Giurati, caso se non consegneranno quella a detto Sindico, d'applicarse tali pene per la metà a detta Venerabile Chiesa e l'altra metà al Sindaco per sua discomodità.

Capitolo secondo

Item hanno statuito e ordinato che quando li Giurati o Vicini di Vervò vorranno far le Regole, debbano statuir il giorno, e la sera antecedente far quelle avisare e convocare per uno di loro respettivi Saltari le regole minori, ma le maggiori debbano essere chiamate ed avvisate tre giorni antecedentemente, cioè la prima sera sotto pena di un paolo, la seconda sera sotto pena de paoli tre d'ordine de Giurati e la terza sera d'ordine del Regolano maggiore sotto pena de paoli cinque e nelle regole maggiori debba essere presente il Sindaco della Chiesa curata di sant Martino di Vervò qual Regolano maggiore di detta Comunità e far convocare li Vicini per il saltaro di detta Comunità, quali Regole si debbano fare e tenere sul piazzale de Zochel o ove meglio ad essi piacerà e che a dette Regole debbano intervenire li più abili e sufficienti delle case e tutti quelli che non ubidirano la prima volta, che li sarà comesso per il Saltaro d'ordine de Giurati siano condannati in lire una e se li sarà comesso d'ordine de medesimi Giurati la seconda volta siano condannati in lire tre e se la terza volta d'ordine del Regolano maggiore siano condannati in lire cinque, quali pene siano immediatamente eseguite e che il Saltaro debba cominciare a chiamare dette Regole, dove toccherà la ruota de Giurati da essere applicate tali pene a seconda della comissioni che li saranno fatte, come pure che niuno in tali regole ardisca ingiuriarsi l'un l'altro, né dar mentite, molto meno a Giuramentari e spezialmente Saltari, né portar veruna sorta di armi in publica regola sotto pena per ogni capo e volta di contrafacione de lire cinque d'applicarsi la metà a detta Chiesa di sant Martino e l'altra metà al Sindaco di detta Chiesa.

Capitolo terzo

Item hanno statuito e ordinato che ocorendo levar li pegni a qualche disubidiente per le cose della Comunità ed a quelle appartenenti tanto per condanne come per altro, come pure ad instanza d'ogni vicino per cose appartenenti a detta Comunità, che i Saltari dopo fatte fuori le condanne e commissioni debbano andare a levare i pegni sino alla summa de troni quindici sotto le pene indicate nel Capitolo X sesto de Saltari e che li Giurati e Regolani minori per tutte le cause comunali, quali puono giudicarsi a occhio che accaderanno in detta Vicinia si comuni che particulari ogni qualvolta saranno ricevuti siano obligati amministrare giustizia e quella decidere e terminare summariamente e volendo l'una o l'altra parte aggravare da tale decreto per li Giurati e Regolani minori portato, l'appellazione vada al Regolano maggiore quale istessamente sii tenuto amminstrare Giustizia sotto pena tanto all'uni quanto all'altri in caso mancarano o ricusarano de troni cinque per ognuno ed ogni volta averà mancato d'applicarsi la metà alla venerabile Chiesa di san Martino sudetta e l'altra metà al Sindaco della Comunità (al Sindico di detta Chiesa) ed in caso d'appellazione anco del decreto del Regolano maggiore s'abbi poi ricorso dall'offizio Capitanale della Valli avanti del quale istessamente dovranno essere terminate summariamente e senza processo e quando li decreti tutti tre saranno uniformi non si admetta ulteriore appellazione sotto pena de troni cinque d'applicarsi come sopra e che sotto l'istessa pena niuno ardisca per simili cause aver ricorso da altri Tribunali, né rompere l'ordine premesso per ogn'uno e d'ogni volta sarà contrafatto, e li Giurati debbano osservare e far osservare li presenti capitoli.

Capitolo quarto

Item hanno statuito e ordinato che li Giurati de detta Comunità siano tenuti ed obligati scodere e rendere conto della loro amministrazione a Vicini in publica Regola e pagare e scodere per tutt'il giorno di sant'Antonio delli 17 Genaro e non dando il conto in tal giorno sia punito ogn'uno de sodetti Giurati troni 5 al giorno, anzi passato il sodetto giorno delli 17 Genaro niun Giuramentario possa pretender alcun viaggio per scodere sotto pena come sopra e da applicarsi alla detta Chiesa di S: Martino la metà e l'altra metà al Sindaco della medesima, ma facendo viaggi avanti sudetto giorno per affari della Comunità quelli debbano essere pagati dalla parte contro cui saran fatti tali viagggi.

Capitolo quinto

Item hanno statuito e ordinato che tutte le condanne che in avvenire si faranno a disubidienti, contrafacienti alla presente carta di Regola e capitoli in quella contenuti, o in qualunque modo e maniera danneggianti sino a paoli cinque, un terzo s'aspetti alla Ven Chiesa e Fabrica di Sant Martino di Vervò, un terza all'accusatori o Saltari, ed un terzo alli Giuramentari di detta Comunità, e dalli paoli cinque in su il suo terzo alli Saltari o accusatori, un terzo a della ven.ble Chiesa e l'altro terzo all'eccellentissimo Fisco, oltre il danno dato alla Comunità o a quello sarà stato il danno, ed oltre le solite condannanze e Regalie, ossii Sportole alli Giuramentari, come pure che tutti li decreti del Regolano Maggiore la metà a detta Chiesa e l'altra metà al medesimo Sindaco e così pure che detto Sindaco abbi la metà di tutte le condannanze, talché il Sindaco e detta Chiesa debbano il tutto equamente dividersi per le condanne, come per li decreti.

Capitolo sesto

Item hanno statuito e ordinato che se alcuna persona cavasse termini esistenti fra li confini de particulari o Comuni incorri nella pena di troni cinque e rimettere ò far rimettere ed impiantare detti termini da se cavati, e applicarsi come dal sodetto Capitolo, e in caso che detti Giurati venisseron ricercati ad andare sopra qualche differenza o fare qualche decreto quelli abbino per loro mercedi appena convocata la Regola ancorché non facciano alcun decreto troni uno, e caso dovesseron impiantare qualche termine o esaminare testimoni quelli abbino per cadaun termine che impiantarano o testimonio che che esaminerano Carantani tre, e se un o l'altro de Vicini passasse li termini e li confini maliziosamente quello incorri nella pena de carantani dodeci per ogn'uno ed ogni volta sarà contrafatto e pagare il danno all'offeso oltre le solite pene legali e statutarie.

Capitolo settimo

Item hanno statuito e ordinato che arrivando la Ruota della Giuraria, ò Saltara a qualche d'uno che non fosse sufficiente a farla, in quel caso possa e debba pesentare un altro ò mancando presentarlo che li Giuramentari possino metterne ed ellegerne uno a sue spese, ma che non possi essere più d'un Giuramento per Casa, cioè per Vicino ancorché fosseron più (masetti) maschi e che le sorti sotto quelli Giurati, che saranno partite, debbano anco essere tagliate e fatte sotto pena della perdita delle medesime.

Capitolo ottavo

Item hanno statuito e ordinato che tutti li Giuramentari di Vervò, cioè Giurati, Regolani, Saltari o Sindici quando una volta ciascheduno averà pigliato il giuramento, un tale debba perseverare sino ch'averà terminato il suo anno, né possa absentarsi, né star fuori di Casa per qualche tempo, nemmeno sostituire altri in suo piedi senza l'espressa licenza di tutti li Vicini di Vervò in publica Regola ottenuta sotto pena de lire tre per cadauno e cadauna volta e giorno starà fuori del logo d'applicarsi come sopra, e pagar il danno che per sua colpa e mancanza venisse cagionato, e che niuno possa essere elletto in qualche giuramento se non avanti e dopanni tre, e quattro di S. Martino

Capitolo nono

Item hanno statuito e ordinato che l'Ill.mi Pardoni della decima di Vervò, ancorché affittasseron detta decima a persone foreste, ciò non ostante siino tenuti ed obligati di presentare due Regolani minori Vicini di Vervò né mai foresti in ordine alla convenzione co' medesimi seguita, quali Regolani siano tenuti ed obligati andar a stimare tutti li danni dati tanto da Vicini quanto da foresti abitanti in Vervò ogni qualvolta saranno ricecati tanto in monte quanto in piano senza mercedi sotto pena de carantani sei per ogn'uno, ed ogni volta ricuserano o mancarano a quali in tal caso li sarà comesso d'rdine de Regolano maggiore sotto pena de lire cinque d'applicarsi la metà alla Chiesa di Sant Martino e l'altra metà ad esso Sindico qual Regolano Maggiore come sopra, ma venendo dato il danno da un estero che non abita in Vervò siino parimenti obligati andare a far tali stime sotto la medesima pena quali in tal caso abbino per loro mercedi troni uno in Campagna e troni cinque se in montagna, e che sotto l'isessa pena siano obligati far andar fuori per tempo la vogara al pascolo, e mancando il Pastore eseguire incorri nella medesima pena de carantani sei se proviene per colpa sua, ma se provenirà per colpa di quello ove tocarà la vogara sii punita nella detta pena quel tale ove tocara la vogara ogni giorno e ogni volta, l'un o l'altro avarà mancato, e dia almeno carantani tre di pane al giorno oltre il pranzo e la cena dovuti.

Capitolo decimo

Item hanno statuito e ordinato che caso non ci fosse pastore a tempo oportuno che andasse col bestiame ò sia Vogara di Vervò che in tal caso sian tenuti uno o due per Casa di persone sufficienti dove tocarà la ruota andare con detta Vogara sin tanto che li Giurati averano provisto d'un pastore quali siano tenuti provedere appena avvisati più presto sarà loro possibile, e se il Pastore ò qualsivoglia altra persona, che andasse à pasto con la Vogara di Vervò, perdesse qualche capo di Bestiame senza saper darne conto, o segn, o che per colpa andasse a male, all'ora ed in tal caso sii obligato pagarlo quel tanto sarà limitato dalli Giurati di questa Communità, quando non provino per persone degne di fede esserne di tal perdita e disgrazia sinceri e liberi che in tal caso sii riconosciuto la ragione da detti Giuramentarii e che il pastore delle Capre non ardisca andare nel bosco di Soauz colla Vogara sotto pena de carantani sei per volta, e che sotto la medesima pena ogni pastore si obligato guardare diligentemente ogni giorno il suo gregge ed adempire a suoi oblighi, e d'andar fuori in tempo congruo col suo bestiame, e che il pastore de porci sia tenuto guardare e custodire anco li cavalli, muli, ed affini ed li padroni de bestiami siano obligati andare con la Vogara, e pagare conforme il solito costume.

Capitolo undecimo

Item hanno statuito e ordinato che li Giurati della Villa di Vervò siano obligati ogn'anno alli due di Febraro presentarsi o far presentare alla detta Comunita un Torro sufficiente per semenzale sotto pena, a cui tocca la ruota di tenirlo, caso mancasse di presentarlo in tal giorno, de carantani sei ogni giorno sin tanto che sarà presentato e pagare tutti li danni che per tal mancanza li Vicini avesseron patito e che li Vicini di detta Villa secondo la ruota già incominciata debbano perseverare a tenir detto animale, e che ogn'anno uno de Giurati abbia da comprarlo assieme con quello, a cui tocca la ruota di tenirlo, qual giurato sarà pagato la giornata dalla Comunità e la spesa da quello a cui toca la ruota di tenirlo quale non possa esser stento, né castrato sino al giorno di santo Bortolamio sotto pena de troni tre, e pagare tutti i danni, che per tale mancanza li Vicini potessero patire, e che niuno ardisca pascolare li prati de l Comune consignati al mantenimento di detto torro, ne meno quello che tiene il torro da niun tempo sotto pena de carantani sei per volta, e rispetto alli maschi si admette un solo per Casa di qualunque sorte per quale non sia obligato ne andare col pastore, né pagare.

Capitolo duodecimo

Item hanno statuito e ordinato che ogn'uno, che abita in Vervò tanto Vicino, coe quello che non possiede il Vicinato, ò foresto, possa esser elletto Sindico di Santa Maria, o Saltaro dal fuoco, mà che il Sindico di San Martino quale deve essere Regolano maggiore ed il Sindico delle anime debba esser elletto un Vicino, ne mai possin ellegersi foresti, da essere elletti detti Sindici nel giorno della Regola maggiore di S. Lorenzo da tutti e Giuramentarii insieme per loro giuramento e promulgati in publica Regola a Vicini, aciò ancor essi possino dire la sua ragione in caaso di eccezione, e che detti Sindici siano tenuti render conto della loro Aministrazione per tutto il mese di Settembre sotto pena de lire cinque a S: Martino da incorrersi tanto quello che non li dasse quanto quello che non li volesse ricevere.

Capitolo decimo terzo

Item hanno statuito e ordinato che niuno ardisca guastare ne in qualsivoglia modo disturbare fontane tanto in monte che in piano, ne in quelle, over pozzi, lavar pagni si sorte aalcuna, carne, ne altri grassumi di veruna sorte, nemeno cavvar aqua da quelle, ne da pozzi ò brenzi con paroli o altri vasi mal netti, ne romper canoni quali conducono l'aqua nel brenzo sottooo pena de troni 5, dico troni cinque, per ogn'uno e volta sarà conttrafatto e che ogn'anno nel giorno di san Luca siino elletti due Uomeni, cioè due Saltari del fuoco quali per loro giuramento debbano andare almeno una volta in settimana, o più secondo l'occorenza e quando ad essi parerà spezialmente al tempo d'estate per tutta la Villa ed osservaare dove ritroveranno pericolo di foco quello levare o far levare sotto pena de lire dieci, o più, come ad essi meglio parerà e ritrovando qualche disubidiente debbano imediatamente levarli o farli levare detta pena e l'istesso s'intende anco rispetto alle Fontane, pozzi o brenzi spezialmente quelli in Vervò, o in vicinanza che detti Saltari, siino in obligo d'invigilare ed osservare cosa con tutta la diligenza che non siino quastate ne disturbate sotto la medesima pena da eseguirsi nel modo e maniera come sopra, d'applicarsi tali pene un terzo ad essi Saltari, un terzo a detta Ven: Chiesa e l'aptro terzo a Giuramentarii o Sindico conforme il costume.

Capitolo decimo quarto

Item hanno statuito e ordinato che li Saltari di Campagna siino tenuti ed obligati guardare un di l'uno ed un giorno l'altro, e li giorni di festa tutti due con ogni loro diligenza tutta la campagna del distretto di Vervò anco li luoghi vignati, essendo che non torna a conto mettere altri saltari per le vigne, essendovene in poca quantità, quali abbino per loro fatica e mercedi una quarta di segala o almen in ragion di segala per ogni vicino o foresto che possiede beni in Vervò, cioè meza quarta di formentazzo l'autunno al tempo che entra e meza quartta di segala l'estate successivo, o in mancanza del formentazzo d'autunno, una quarta intera di segala, ed in caso detti saltari fosseron negligenti in guardare e custodire li beni sottoposti alla loro custodia, che per sua negligenza fossedato qualche danno e non sapesseron dare il dannatore, in tal caso, essi siano tenuti pagare il danno dato del proprio, come pure che li detti Saltari siano obligati denonziare li dannificanti alli Padroni a quli sarà stato dato il danno (barrato: come pure saranno obligati in caso de tempi andare a sonare le campane ed assistere alli moneghi de ogni tempo e spezialmente di notte tempo) come pure d'invigilare sopra le strade e denonziare quello o quelli che non averanno ben governato le strade avanti li loro beni in pena de lire tre per ogni una, volta e iaso di contrafacione, a quali in caso di contrafacione li sarà comesso d'ordine de Giurati sotto pena de lire tre, e non adempiendo se li sarà comesso d'ordine del Regolano maggiore incorrino nella pena de lire cinque d'applicarsi, come sopra, e per questo detti saltari sarano esenti da tutte le vie communali.

Capitolo decimo quinto

Item hanno statuito e ordinato che li saltaari del bosco siano tenuti ed obligati con ogni loro diligenza guardare un dì uno ed un dì l'altro tutti tutti li monti gazi e boschi ingazzati di detta Comunità, ed almeno una volta in settimana tutta la montagna ed anco più mntre vi sia il bisogno, quali abbino la terza parte di tutte le condannanze che si faranno si in monte che in piano ed un terzo alla Ven: Chiesa Curata e fabrica di Santi Martino di Vervò, e l'altro terzo alli Giuramentatrii di detta Comunità a quali Saltari tanto di montagna come di Campagna, come ad ogni Vicino si preserà piena fede, e caso detti Saltari mancaranno dal loro offizio che la Comunità ne patisse qualche danno siano puniti in lire tre per ogn'uno ed ogni volta contrafaranno a pagar il danno e che sotto pena de lire cinque per ogn'uno siino obligati mantenere ben netti e curati lli condotti dall'aqua del bosco di Soauz per ogni vola averano mancato e per questo saranno scusi intervenire alle strade e vie dalla Val.

Capitolo decimo sesto 

Item hanno statuito e ordinato che tutti li Saltari tanto del bosco, come di Campagna ed altri siano obligaati obedire a detti Giurati ogni qual volta li sarà comandato o mandati a pignorare qualche disubidiente o contrafaciente o dannificante si in monte che in piano, come anco levar li pegni sino alla summa de troni quindeci alla Casa per cose però comunali ed appartenenti alla Cominità doppo fatte fuori le condanne, come pure ad instanza d'ogni altro particulare di Vervò, che d'ordine de Giurati o Regolano maggiore lli sarà comandato sotto pena de troni uno per cadauno ed ogni volta ricuserà eseguire, oltre le solite regalie e condannanze che contro d'un tale da Giurati, e Regolano minore, e Regolano maggiore si saranno eseguite, quali saltari abbino la pprima volta che andarano a pignorare il reo carantani quatro, la seconda carantani otto e la terza, che d'ordine del Regolano maggiore, carantani dodeci, qual Regolano maggiore assieme con li Giurati e Regolani minori potrà prendere quanti Saltari e quanti Uomeni a lui parerano necessari per eseguire una tal levanza, quale abbia per sue regalie libre cinque, cioè un Ragnese, e li altri tutti troni uno per cadauno oltre le solite regalie e condannanze come sopra, e li Giuramentarii e Regolano maggiore siano tenuti ad eseguire e far eseguire (barrato: ed administrare Giustizia) sino a detta Summa de troni 15 per cose appartnenti alla Comunità sotto pena de lire cinque per ogn'uno e volta sarà contrafatto d'applicarsi a detta Ven: Chiesa come al Capitolo delle condannanze e pagare del proprio quello ricuserà p mancarà dal suo offizio, come pure in tutte le altre cose amministrare Giustizia ogni qual volta saranno ricercati sotto l'istessa pena.

Capitolo decimo settimo:
bestiame forestto

Item hanno statuito e ordinato che niuno ardisca condurre persone foresti con bovi nelli boschi, gaggi, selva, ne monti spettanti alla Comunità di Vervò, ne tradurre, ne far tradurre da un monte all'altro niuna sorte de legnami sotto pena de lire trre per ogni piede di qualsivoglia sorte e pagar il danno che averà datto come non meno che niun vicino sotto l'istessa pena ardisca andare nel bosco di Soauz in tempo che quello è serrato senza licenza de Saltari, ed un foresto da niun tempo sotto pena de paoli cinque per ogni volta, e pagaar il danno se ne avrà dato, e venendo ritrovati animali foresti a pascollare o dannegiare nelli beni sottoposti alla Comunità di Vervò si particulari che comuni, che li padroni di detti animali siano tenuti pagare alli Giuramentarii lire una per ogni capo di bestiame grosso e carantani sei per ogni capo di bestiame minuto e così parimente al Saltaro o a quello che l'averà parato dentro e di pagar il danno che averà datto oltre le solite Regalie a regolani per la stima, e che tali bestiami siano consignati alli Giurati quali non li daranno fuuori dalle mani sino a tanto non saranno pagati tutti sotto pena di pagare del proprio.

Capitolo decimo ottavo

Item hanno statuito e ordinato che niun di Vervò si Vicino che foresto ardisca da niun tempo pascolare con bovi gioni ne disgiionti nelle possessioni d'altri, salvo suoi proprii, come non meno nelle sorti de Ri di Prada, Casali, ne nelle vie Regolade di Prada, di Talvai, Mosen, d'Anzan e Souran come tutte le altre se ve ne saranno di Regolade sotto pena de carantani sei per ogni capo di bestiame minuto, e troni uno per ogni capo grosso se di giorno, ed il doppio se di notte, e di pagar il danno al Padrone del Logo se ne avrà datto, e così parimente che niun' ardisca in qualsivoglia altra inopinabile modo dannegiare le possessioni d'altri, ne quelle in contro alcuno strapazare con far erba o altrimenti, molto meno portar via legumi di niuna sorte, ne altre intratte, ne frutti, ne uva in pena per ogn'uno e volta de carantani dodeci e carantani tre per uva se di giorno ed il doppio se di notte, e pagar il danno fatto, quali pene s'intenderanno dover sogiacere li padri di famiglia per la loro servitù e figliolanza, e ciò altre le pene legalli e statutarie.

Capitolo decimo nono

Item hanno statuito e ordinato che li animali che non si giongono si bovini, come cavalli, muli ed afini, come altri non possino da niun tempo esser pascolati nella Campagna di Vervò sotto pena de carantani sei per ogni capo d'animale ed ogni volta sarà ritrovato nella Campagna se di giorno, ed il doppio se di notte, e pagar il danno se ne averà datto.

Capitolo vigesimo

Item hanno statuito e ordinato che che se qualche Viccino o abitante in Vervò o altri averannola strada per le possessioni d'altri per andare e ritornare a qualche sua possessione con bovi volendo condur lettame a detto suo lugo sii obligato condurlo avanti Santa Maria di Marzo e d'autunno avanti Santa Maria di Settembre ed andarvi a manco danno avisando anco il Padrone del luogo per un gioirno avanti e passato detto tempo non possa in quell'anno più cavezare, e quello che avesse portelle o vaioni vicini alla via publica o consortali che debbano tenirli serrati aciò non venghi datto danno non tanto a lui quanto a confinanti e che ogn'uno che passa per detti vaioni o portelle sii tenuto novamente quelle serrare in pena per ogni uno e volta di contrazione de lire una e pagar il danno che ogn'uno de sudetti casi sarà stato datto ed il simile s'intendi di quelli che rompesseron cese o strupaglie di qualsiasi sorte.

Capitolo vigesimo primo

Item hanno statuito e ordinato che tutti quelli che hanno rozali o aquedotti da nettare avanti li loro beni o Case debbano tenirli aperti e netti acio al tempo di pioggia ed aque non apportino danno a particulari o Comuni sotto pena de lire tre per volta e pagar il danno che per tal cusa fosse seguito e che niuno ardisca sotto la medesima pena tanto in monte quanto in piano far strade ne vie nove in danno della Comunità o particulari ne per prati ne per altri beni e pagar il danno che averà dato.

Capitolo vigesimo secondo

Item hanno statuito e ordinato che tutte le stradi(e) comunali si della Val che del Monte come tutte le altre debbano venir commodate in comunione e che a tal fonzione siino obligati intervenire li più sufficienti di casa si vicini che foresti quali abbitano in Vervò sotto pena de lire tre per cadaun contrafaciente, qual pena imediatamente possi eseguirsi per il Saltaro ed in caso contrario con tutta la Regola qual condanna debba esser applicata e consumatta in comunione fra tutti detti Vicini che intervenirano a comodar dette strade e che sotto la medesima ogn'uno sii obligato comodar le strade avanti li propri suoi beni d'applicarsi come dal Capitolo delle Condannanze.

Capitolo vigesimo terzo

Item hanno statuito e ordinato che ogn'anno il giorno dietro S: Lorenzo, non essendo legitimo impedimento, li Saltari vecchi del bosco, cioè quelli che sono usciti da giuramento coll'assistenza d'uno de Giurati o Regolani siano tenuti ed obligati andar a mostrare ed indicare alli Saltari novamente entrati ed assieme con quelli rivedere e riconoscere tutti li termini delli beni comuni del basco di Soauz e monti tutti principiando da detto bosco di Soauz, e così seguitando d'inorno intorno per tutte le montagne sino alli Molini tanto in monte che in piano aciò non nasca pregiudizi o liti per mancanza de termini e per mantenere li suoi possessi ed acio li novi saltari sappino sin dove guardare in pena de paoli cinque d'applicarsi alla Chiesa per ogn'uno che mancassa andarvi ed a detti Saltari vecchi sotto pena de troni tre per ogni termine che non sapesseron indicare quali abbino tutti insieme troni sette carantani nove, cioè troni due, carantani tre il Giuratoe troni due carantani tre li Saltari vechi per cadauno, ed il giorno sosseguente li Saltari vechi di Campagna siino tenuti coll'assistenza parimente d'uno de Giurati o Regolani andare a mostrare alli saltari novi, ed andar a rivedere e visitare tutti li termini comunali di tutta la Campagna d'intorno intorno sotto la medesima pena come sopra tanto a quelli ricuseranno andare, come li Saltari caso non sapesseron indicarli, d'applicarsi come sopra e per la istessa mercede de troni sette carantani nove da dividersi tra il Regolano e Saltari vechi come sopra.

Capitolo vigesimo quarto

Item hanno statuito e ordinato che se qualche d'uno falsificasse overo cancellasse il bollo o segno da un legno d'un altro in qualsivoglia loco si in monte che in piano quello sia punito in troni tre per ogni legno e volta averà contrafatto e sotto l'istessa pena niuno ardisca condur via legnami d'altri di qualsivoglia sorte oltre la restituzione di detti legnami e che niuno ardisca tagliare palanchi di pezzo o avezzo più de para due per Casa per suo bisogno sotto pena de carantani dodeci per piede che averà taliato.

Capitolo vigesimo quinto

Item hanno statuito e ordinato che morendo alcun Vicino della Comunità di Vervò senza figli maschi, che una delle figlie, cioè la minore, vita sua durante, possa avere il Vicinato sua vita durante abitando in Vervò e morendo fra l'anno sino a S: Michele abbi tutti l'emolumenti ed utili che in detta Comunità si spartirano e sino a tal tempo sii tenuta concorre con li aggravi e pagare tutte le angarie ed imposte di quell'anno.

Capitolo vigesimo sesto

Item hanno statuito e ordinato che nascendo qualche questione, lite o contrasto in Vervò che uno o l'altro de Giuramentarii, o Regolano maggiore, possa comparire senza latro speziale Sindicato in Giudizio avanti qualunque Tribunale, Magistrato o Foro si Ecclesiastico che Secolare a nome di detta Comunità e Vicini, o sostituire uno o più Procuratori in forma e come meglio ad esso parerà, previo però la partecipazione in publica regola fatta con loro Vicini.

Capitolo vigesimo settimo

Item hanno statuito e ordinato che niuno ardisca segare li prati di Campagna, ne Casali, ne sorti dal Ri di Prada se prima non sarà stabilito il giorno dalli Giurati e Regolani e Vicini in publica Regola salvo in caso di necessità colla licenza però de Giurati, e non altrimente, qual giorno di segare sarà stabilito il giorno di S: Vito ogn'anno, sotto pena de lire tre per ogni falce ed ogni volta sarà contrafatto e che sotto l'istessa pena niuno ardisca in detti prati pascolare, se non giorni otto avanti la Festa di S: Giorgio et giorni otto dopo S: Michele ma nelli prati d'altri da niun tempo.

Capitolo vigesimo ottavo

Item hanno statuito ed ordinato che niuna persona di Vervò ardisca andare a segare nel monte di Rodeza avanti il giorno che sarà stabilito dalla regola di Vervò sotto pena di lire tre per ogni falce ed ogni volta sarà contrafatto e che niuno ardisca segare nel monte di Scarez, Moz et l'Aguil avanti il giorno di santa Margherita e che gli Giuramentari possino slongare o sminuire tal segagione sotto pena de lire tre parimenti per ogni falce, ed ogni volta sarà contrafatto, e che sotto l'istessa pena niuno ardisca andare con bovi in detto monte di Scarez, a Moz et Selva, se non due giorni dopo la Regola data del segare, come non meno niuno ardisca caregiare, né pascolare in detto monte dal giorno di S: Giacomo primo giorno di maggio fino a S: Maria d'agosto, per ogni animale, ed ogni volta sarà contrafatto. (fotocopia parziale esistente)

Capitolo vigesimo nono

Item hanno statuito ed ordinato che ritrovandosi in Vervò qualche vicino che fa per comun, come pure se qualche d'uno pretendesse di voler entrare in detto Vicinato et fare per Comun, mentre però abbi Casa ed abbi il jus d'entrarvi, e che un tale fosse tanto tristo e povero che non potesse adempiere alle funzioni Comunali ed incarichi che vanno per ruota, che un tale sii obligato dare un Rendadore e Sicurtà sufficiente per sicurezza di detta Comunità aciò non patisca danno come purtroppo per il passato è successo, anzi per conoscere e discernere un tal caso fu rimesso e si rimette nella conscienza e giuramento delli DD: Giurati e Regolani che di tempo in tempo saranno, istessamente caso qualche Vicino maliziosamente volesse uscire e restar fuori per qualche tempo di detto Vicinato per evitare e schivare l'aggravii e fonzioni comunali che per ruota li sopragiongono o fosseron per sopragiongerli, all'ora ed in tal caso un tale non possa esser accettato in detto Vicinato se prima non averà adempito alle fonzioni ed aggravi passati alla sua Casa, ma se ciò succedesse per povertà o minorenità o insufficienza che all'ora ed in tal caso sii rimesso in petto di detti Giurati e Regolani a riconoscerlo.

Capitolo trigesimo

Item hanno statuito ed ordinato che niuno ardisca tagliar nei boschi, ne Gaggi posti nella Campagna e pertinenze di Vervò laresi, pesi, pini, Avezi , ne arbori fruttiferi che portano frutti di niuna sorte come noggare, pomari, perari e simili sotto pena de lire cinque per ogni larice ed arbore fruttifero e lire tre per ogni piede d'avezzo, pezo, e pino e al pagar il danno che averà dato si verde che seco, e che niuno ardisca in detti boschi, ne gaggi come non meno nel bosco di Soauz far foglia, dasa, brocon o zineuri sotto pena de carantani sei per fasso, e lire tre per ogni carro, molto meno tagliar legnami di veruna sorte in detto bosco di Soauz sotto pena de lire cinque per ogni larese, e troni tre per ognipezo, avezzo o pino e pagar il danno che averà dato, come pure che niuno ardisca far legna di sorte a.unare, far foglia, ne boscheggiare in conto alcuno dal Ri della Val in qua, (barrato: ne Campestrino, Bernaia), e che niuno ardisca istessamente taliar arbori di niuna sorte in tutt'il monte di Val, incominciando dalla valle sino al Rido di Loncarboi, venendo dal Tovo della Giazza sino al Sasso Bianco sotto li Sassi di Rodeza, cioè dalli sassi Bianchi sotto Rodeza, che fanno confini con quelli delle Pievi di Tai, e Torri seguitando in su drio li detti Ori e confini di Rodeza, sino alla costa che viene in giù per dirittura alla calcara vechia e da quelle venendo in giù per tutta la Costa et Sassi alti sopra detta calcara vechia sino in fondo del Rido, e da lì sino al Tovo Rigel in faccia alla detta calcara fuori sotto alli Sassi del detto Tovo Rigel per dritto sino al Tovo delle Stelle, e da detto Tovo delle Stelle sino alli ori delli pradi del monte Scarez e così seguitando in giù per tutti li detti Ori di mano in mano fino alla Zima del Tovo Longo, e così seguitando per tutti li detti Ori di detti prati di Scarez, venendo in giù sopra li Sassi del Covelo sino e per dirittura di rimpetto al Tovo Gazolin, venendo poi in gù per detto Tovo sino al fondo et Ri della Valle, e così seguitando in su dietro detto ri, o sia Valle sino al detto Campestrino e Bernaia, e fra questo territorio e circuito di detti termini e confini s'intendi e sia ingaggiato, che niuno ardisca fra tale distretto taliare, spiantare o rompere laresi, pini ed avezi sotto pena de troni cinque per larese e liretre per ogn'altro piede e pianta che averà tagliata ed ogni volta averà contrafatto, e pagar il danno che averà dato se sarà vicino, e il doppio se sarà foresto in tutti li sodetti capi.

Capitolo trigesimo primo

Item hanno statuito ed ordinato che li Giurati d'anno in anno siano tenuti reivedere tutte le scritture comunali coll'assistenza delli Regolani minore, maggiore e di quelle d'una in una renderne conto e consegnarle alli novi elletti avanti la loro resa de conti in pena de paoli cinque per scrittura che non sapesseron darne conto e pagare la nova estrazione e tutti li danni che per mancanza della medesima nascer potesseron assieme con la chiave di detta Cassettina, dove deverano asser riposte in loco sicuro o in Sacristia sotto la detta pena./

Capitolo trigesimo secondo

Item hanno statuito ed ordinato che quelli non hanno bovi siano tenuti andare a taliar legna al Signor Curato e taliar legiaci (le giaci) o far altre fonzioni comunali conforme li sarà comandato da Giurati sotto pena de troni due, e sotto l'istessa pena quelli dalli bovi siano obligati condur quella per osservar l'egualianza ogn'uno secondo il rotolo che li tocarà, ma caso detti Giurati non sapesseron dove sia tale ruota, che all'ora, ed in tal caso, siano tenuti essi Giurati principiare quella ed andarvi. /

Capitolo trigesimo terzo

Item hanno statuito ed ordinato per sparmio di spese che venendod'ordine dall'Illustrissimo Magistrato di bolare o misurare li uttensili da vino o da grano che all'ora d'in tal caso possan esser bollato un solo per sorte, e li altri sian tenuti bollare e misurate detti Giuramentarii della Comunità senza mercede.

Capitolo trigesimo quarto

Item hanno statuito ed ordinato tocante le calcare che la Comunità e Vicini di Vervò siino divisi in quatro parti dalli Giurati, Regolani maggiori e minori di detta Comunità in publica Regola assegnandoli per far tali calcare li siti dal Tovo dall'erba venendo perfin al Tovo dei pini di sopra da mezzo in su, né in altri siti possino farne, né tagliar legna di niuna sorte e ne eno in detti siti di sopra nominati se prima non sarà tratta la sorte tra detti Colomelli ed assegnato li siti da Giuramentarii, e che non possi cuocersi più presto se non una all' anno e dopo uno subentri l'altro e così gradatamente in pena de lire cinque per peide di lareso, e lire tre per ogni pianta di pino, pezzo ed avezzo e pagare il danno con questo che detti calcarotti siino obbligati dare tale calcina a troni sei per bena, cioè carantani dodici per zerlino o muto a detti Vicini facendoli bisogno per sé, ma non già per farne esito ad altri e che tal muto over zerlino sii misurato e riconosciuto prima dalli Regolani. (fotocopia parziale esistente)

Capitolo trigesimo quinto

Item hanno statuito ed ordinato che ognuno che abita in Vervò, si feraro come altro Vicino o che possa avere detto Vicinato possa far carbone sopra il sentiero per andare al Pra del Lavachel, et in Val Marchiana, sotto la strada verso la costa verso la Comunità di Priò e sotto li pradi del Monte, cioè Aguil, Pradaz e Moz, ma che né l'uni, né l'altro possa condur tal carbone per il monte nelli mesi di Giugno e di Luglio sotto pena de lire cinque per cadauna bena o caro, overo, se lo vendesseron a staro, de carantani tre per staro d'applicarsi un terzo all'accusatore, un terzo a S: Martino, ed un terzo ai Giuramentarii. (fotocopia parziale esistente)

Capitolo trigesimo sesto

Item hanno statuito ed ordinato che li forestieri, quali abitano nella Villa di Vervò non possino boscheggiare, tagliare legnami di sorte alcuna nelli Gazzi e boschi aspettanti alla Comunità predetta, salvo che per suo uso nel monte di Cornalé sotto la strada ed il val Scarpaia zó in Fanzim ed al Buson ne quali luoghi li dan autorità di boscheggiare et non in altri luoghi sotto pena de lire una per ogni uno e ogni volta sarà contrafatto ed il simile s'intendi per il pascolare.

Capitolo trigesimo settimo

Item hanno statuito ed ordinato che il banchiere che sarà deputato dalla Comunità di Vervò e Vicini in pubblica Regola sii obligato esser sempre provisto di pane di formento e segala sino al meno ad un fiorino per sorte, di giusto peso secondo al Calmiere dell'Illustrissimo Magistrato sotto pena d'un fiorino ogni volta che sarà ritrovato mancante o sarà contrafatto. e che il fontico del pane debba esser tenuto nelli seguenti limiti talché dalla parte di sotto non ecceda la Casa di Gio Cristoforo Giovanetti e di Christoforo Simbianti, e dall'altra parte verso li prati di Prada parimente di sotto non ecceda ne ecceder debba la Casa di Bernardo Nicoletti detti Zenattei, e dalla parte di sopra non ecceda la Casa di Lienardo Strozega, ne de Gio Batta Giovaetti dal portal di sotto, ma non già di sopra, e ne meno possa passare il portico delli Marinelli, ma che solamente una persona sola possa vender pane in luogo comodo di detta Villa di Vervò e fra li limiti di sopra specificati, ne altri possino vender pane sotto pena de fiorini due per taier di pane che fosse venduto, e che il banchiere sodetto sia tenuto sotto il giuramento de presentarsi nelle mani delli Giurati di Vervò vender il pane senza parzialità tanché sia lecito ad ogn'uno delli Compratori di prener quel pane che li piacerà senza dover esser persuaso dal banchiere sotto pena del spergiuro e de troni e de troni cinque per cadauna volta, e che il banchiere per sua mercede e fatica non possa pretender più de carantani tre per ragnese di pane che venderà.

Capitolo trigesimo ottavo

Item hanno statuito ed ordinato che niun forestiere possa portar pane a vendere in Vervò, mentre li pistori di detta terra di Vervò mantenghino pane a sufficienza in detta bancha non prohibendo al alcuno delli Vicini ed abittanti in Vervò ancorché foresto il far pane da vendere, ma che sia portato al banchiere e che il pane che sarà ritrovvato nella banca possa esser pesatto dalli Giurati di Vervò insieme col Sindico di detta Villa, quali abbino per sua mercede e discomodo carantani uno di pane per cadauno al Mese, che così fanno troni uno per cadauno all'anno, e non ritrovandolo al giusto peso della Giustizia o malamente cucinato, o mal cotto, che quello possa oltre la solita condanna esser tagliato a pezzi e distribuito a poveri di detta terra in ordine al benignissimo rescritto delli 19 maggio : e le pene e condanne contenute contenute nelli presenti Capitoli siano applicate un terzo all'accusatore, un terzo alla Chiesa Curata di S: Martino e Giurati, e l'altro terzo al Fisco oltre le solite Regalie e che il Sindico della Villa di Vervò sii tenuto quelle subito notificare e insinuare al Nobile Signor Massaro a fine di poter eseguirsi contro li contrafacienti.

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